Articolo 30
Articolo 30- E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita'. in questo articolo la costituzione della repubblica italiana afferma che è un diritto del genitore mantenere educare i propri figli anche se sono nati con un padre è una mamma al di fuori del matrimonio. Se c’è incapacità dei genitori la legge dice che i figli andranno ad altre famiglie in più la legge assicura che hai figli nati al di fuori del matrimonio con ogni tutela giuridica e sociale assicurino di trovare la famiglia legittima. ecco varie notizie sull’articolo 30 -Disconoscimento di paternità: l'importanza del legame genet...